Voglio mettere a reddito un appartamento
Pubblicato da Anna Maria Sanguineti in locazione, residenziale, contratto, agevolato, canone, spese, gestione, manutenzione, condominiali, investimento, immobili, casa, ristrutturazione, manutenzione straordinaria · Sabato 17 Ago 2019 · 2:15
Tags: locazione, residenziale, contratto, canone, spese, durata, rinnovo, eccezioni, disdetta, risoluzione, pattuizioni
Tags: locazione, residenziale, contratto, canone, spese, durata, rinnovo, eccezioni, disdetta, risoluzione, pattuizioni
Dopo aver analizzato gli elementi
comuni ai contratti “residenziali” focalizzerò ora l’attenzione sul contratto
di locazione ordinario/base/ tipico /“normale”.
Questo contratto dovrà avere una durata non
inferiore a 4 anni, decorsi i quali il contratto si rinnoverà
obbligatoriamente per altri 4 anni con solo 7 eccezioni:
1)
quando il locatore intenda destinare l’immobile ad
uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge,
dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
2)
quando il locatore, persona giuridica, …con
finalità pubbliche, sociali,… intenda destinare l’immobile all’esercizio delle
proprie attività .. ed offra al conduttore altro immobile idoneo ….;
3)
quando il conduttore abbia la piena disponibilità
di un alloggio libero ed idoneo nello stesso Comune;
4)
quando l’immobile sia compreso in un edificio
gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere
assicurata la stabilità …
5)
quando l’immobile si trovi in uno stabile del
quale è prevista l’integrale ristrutturazione …
6)
quando … il
conduttore non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo;
7)
quando il locatore intenda vendere l’immobile.
Attenzione:
36 mensilità del canone dovranno essere corrisposti al conduttore qualora
la causa del non rinnovo contrattuale risulti non veritiera o, in
alcuni casi, dovrà essere ripristinato il rapporto di locazione.
Per quanto riguarda la durata
contrattuale il conduttore potrà dare disdetta anticipata, in tutti i
casi, anche se la legge cita “qualora ricorrano gravi motivi”, inviando
raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima della data
del rilascio dell’immobile.
Il canone di locazione,
come pure le pattuizioni del contratto, potranno essere liberamente concordati
tra proprietario ed inquilino.
Il conduttore dovrà pagare
regolarmente il canone. Decorsi 20 giorni dalla scadenza o il mancato
pagamento sia del canone sia degli oneri accessori, quando questi ultimi
superino l’importo di due mensilità, costituisce motivo di risoluzione
del contratto di locazione.
Le spese condominiali e
gli oneri accessori in generale sono normalmente a carico del conduttore quando
possono essere classificati “ordinari”,
mentre le spese “straordinarie” sono sempre a carico della proprietà. Il pagamento
deve avvenire entro 2 mesi dalla richiesta.
Il conduttore ha diritto di
voto nelle assemblee condominiali, e non, per quanto le spese e le modalità
di gestione dei servizi riscaldamento ed aria condizionata. Può anche
intervenire, ma senza diritto di voto, sulle delibere di modificazione dei
servizi comuni.